IL DEMONE DELL’AVVOCATO
Solitamente si impone, all’avvocato, la lealtà e l’indipendenza, il dovere di difesa e l’estraneità alla lite, ma non ci si accorge che si tratta di concetti talvolta antitetici e comunque inidonei, in difetto di una analitica previsione degli atti concreti, a dare una indicazione precisa dei comportamenti da tenere.
Alan Dershowitz, nella sua opera “Il demone dell’avvocato” (Milano, 1995, pagg. 359), offre preziosi consigli.
In effetti, la prima regola è quella che l’avvocato enuncia al cliente sin dal colloquio preliminare: “mi chiami a qualunque ora del giorno e della notte, ecco il mio numero di cellulare, da questo momento non dovrà più parlare con i terzi e dovrà filtrare tutto tramite me, non mi dica nulla più di quanto devo sapere” (oltre che, naturalmente, il mio onorario è 200 dollari l’ora per me e 100 per il mio associato, più le spese – siamo in America !!!).
Ecco, è quasi il possesso fisico che l’avvocato si assicura dal cliente, nel segreto professionale più assoluto e nella volontà spasmodica di aiutarlo a vincere il processo: è l’avvocato che indica all’inquisito come questi deve vestirsi di fronte alla giuria, quale tono assumere, quali atteggiamenti porre in essere: è l’avvocato responsabile delle contro-indagini da compiere, delle scelte difensive, dei suggerimenti più o meno espliciti sulle dichiarazioni da rendere.
Nel caso di specie, un famoso giocatore di pallacanestro è accusato di stupro (la vittima lo ha invitato in una camera d’albergo e fino ad un certo punto è stata consenziente, ma poi dichiara di aver subito violenza), e l’avvocato difensore ha il sospetto che il cliente non gli dica tutta la verità.
Di qui, una serie di situazioni che pongono problemi deontologici, ravvivati dalla esperienza professionale.
Ad esempio, l’avvocato non deve lasciare che il cliente gli racconti la sua versione prima di rendersi conto delle implicazioni di quanto dice: ed infatti, nel processo anglosassone, se un avvocato sa che il suo cliente mente, non gli è permesso di chiamarlo al banco dei testimoni perché si tratterebbe di falsa testimonianza.
Nei confronti della vittima, infine, è compito dell’avvocato difensore “scavare nel fango”, anche se si ha l’impressione che la vittima dica la verità: ed è questo un dovere, pur essendo al contempo l’incubo di un avvocato provvisto di coscienza.
Insomma, una tattica vincente in un’etica accettabile: usare la ragione per sfuggire alla coscienza: forzare le regole senza infrangerle. Questi sono i principi.
Ma rimane il demone che non dà pace alla coscienza, e ciò accade quando si scopre che il cliente è colpevole e sta per commettere altri reati. Ed allora la regola del segreto professionale può essere infranta anche se solo al fine di salvare un innocente ?
Purchè l’avvocato ne abbia comunicato la regola sin dal colloquio preliminare.
Regole e contraddizioni, dunque, ma anche grande pragmatismo. Se si vuole approfondire la funzione e il ruolo dell’avvocato bisogna scandagliare questi temi sensibili.
Alan Dershowitz, Il demone dell’avvocato, Milano, 1995, 359.
